XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3312 |
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO
Disposizioni per il riconoscimento e la disciplina della pratica del naturismo
Presentata il 15 marzo 2010
Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese è l'unico in Europa a non
avere, ancora oggi, una normativa che riconosca e garantisca ai propri cittadini
la libertà di esercitare liberamente, nel proprio territorio, la pratica del
naturismo e del nudismo ad esso collegato.
Il naturismo, movimento nato alla fine del XIX secolo per opporsi agli
eccessi dell'urbanesimo, è un modo di vivere e di pensare l'ambiente nel
rispetto delle leggi fondamentali della natura, intesa in tutti i suoi aspetti e
nel rigetto di ogni forma di prevaricazione, e ha alla base del suo essere il
culto della salute psico-fisica e sociale dell'uomo.
Il naturismo professa la ginnità integrale, cioè la pratica del nudismo,
come condizione necessaria per un'armoniosa espansione delle forze psichiche e
fisiche. Il nudismo inteso come nudità integrale in promiscuità di sessi e di
età fra persone consenzienti ha carattere «sociale», non è immorale, è spontaneo
ed educativo.
Già da un'indagine statistica della Doxa del 1989 e da una rilevazione
dell'Istituto di studi politici, economici e sociali emergeva che gli italiani,
pur non conoscendo
che cosa fosse il naturismo, accettavano a grande maggioranza il nudo
integrale sia femminile sia maschile, purché praticato in zone appartate o
ufficialmente destinate a tale uso. Solo in Europa si calcolano oltre 25 milioni
di naturisti con oltre 700 strutture turistiche con possibilità di soggiorno e
con innumerevoli palestre, piscine, saune eccetera, a loro riservate.
La diffusione del nudismo è un aspetto della modifica nel costume e nella
cultura che si collega alla più complessa esigenza di un migliore rapporto con
la natura e con un ambiente tutelato, la cui fruizione è attuata con il medesimo
rispetto.
Negli ultimi trenta anni il naturismo si è diffuso anche in Italia con la
nascita di numerose associazioni, anche in gemellaggio con quelle straniere, le
quali reclamano «oasi naturistiche» che consentano ai propri associati, fornendo
loro precise regole di comportamento e apposite strutture, di esporsi
liberamente al sole. L'attuale condizione di indeterminatezza che si verifica
sulle spiagge italiane e che è continuo motivo di imbarazzo per i naturisti e
per coloro che non lo sono costringe la forza pubblica a interventi in cui deve
valutare se il comportamento riscontrato è contrario o meno al codice penale. A
tale proposito, anche se una vasta parte della giurisprudenza, comprendente
sentenze assolutorie nei confronti di naturisti-nudisti denunciati per il reato
di atti contrari alla pubblica decenza, ai sensi dell'articolo 726 del codice
penale, è dichiaratamente in favore dell'idea naturista, nel senso che il nudo
in sé non va contro la legge, purtroppo non è stata mantenuta una costante linea
interpretativa sull'argomento e ciò ha determinato un grave intralcio alla
soluzione definitiva del problema. Occorre, quindi, procedere a un definitivo
chiarimento, garantendo la pratica del naturismo e del nudismo a norma di legge
e consentendo l'organizzazione e la delimitazione di spazi e di campi riservati
alla pratica naturista, nonché la realizzazione di strutture atte all'esercizio
di tale pratica. A tal fine, la proposta di legge individua aree da destinare a
campi naturisti, da attrezzare con servizi, per un utilizzo di tipo
residenziale-turistico. È prevista, altresì, l'individuazione di aree pubbliche
da destinare, previa delimitazione tabellare, alla pratica del naturismo.
L'articolo 1 della proposta di legge riconosce e garantisce la pratica del
naturismo e l'articolo 2 limita l'esercizio del nudismo in ambienti e in spazi
appositamente individuati.
L'articolo 3 prevede che la gestione delle aree demaniali destinate alla
pratica del naturismo possa essere concessa a privati, associazioni od
organizzazioni.
L'articolo 4 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano la definizione dei criteri in base ai quali i comuni disciplinano
l'obbligo di delimitazione e di segnalazione delle aree destinate al naturismo.
L'articolo 5, infine, dispone che per quanto non diversamente stabilito
dalla legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di turismo.
Il testo che si presenta riproduce il testo unificato approvato nella XIII
legislatura dalla Commissione Affari sociali della Camera dei deputati (atto
Camera n. 529, XIII legislatura).
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Pratica del naturismo).
1. La presente legge reca disposizioni per il riconoscimento e la
disciplina della pratica del naturismo, nonché per la realizzazione di aree ad
essa destinate.
2. Si definisce naturismo l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta
che, nel rispetto di se stessi, degli altri, della natura e dell'ambiente
circostante, utilizzano il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e
mentale attraverso il contatto diretto con la natura.
Art. 2.
(Aree destinate al naturismo).
1. La pratica del naturismo è consentita esclusivamente in ambienti e
in spazi delimitati, riconoscibili e segnalati, secondo le modalità stabilite
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei
princìpi della presente legge.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i
criteri in base ai quali i comuni possono individuare, attraverso gli ordinari
strumenti urbanistici, le aree pubbliche o private da destinare alla pratica del
naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni, società o altri
soggetti privati interessati a progettare e a gestire le relative strutture.
3. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto a individuare apposite
aree da destinare alla pratica del naturismo, i proprietari o i gestori di aree
destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive possono chiedere
all'amministrazione comunale competente l'autorizzazione ad adibire tali aree
alla pratica del naturismo. L'amministrazione deve inviare risposta scritta e
motivata entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
Art. 3.
(Aree demaniali).
1. Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del
naturismo in aree demaniali, la gestione delle medesime aree può essere concessa
a privati, ad associazioni o ad organizzazioni.
2. La concessione di cui al comma 1 individua il canone dovuto dai
soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon
funzionamento e la fruizione.
Art. 4.
(Delimitazione e segnalazione delle aree).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono
i criteri in base ai quali i comuni disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei
gestori di delimitare e di segnalare le aree destinate alla pratica del
naturismo.
2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 deve essere segnalata e
deve assicurare un'adeguata identificazione che le distingua da spazi pubblici o
privati frequentati da cittadini che non praticano il naturismo.
3. Gli accessi alle aree di cui al presente articolo sono segnalati
tramite l'affissione di cartelli o di altri analoghi strumenti recanti
l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo.
Art. 5.
(Applicabilità della disciplina sul turismo).
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree
destinate alla pratica del naturismo e ai loro proprietari o gestori si
applicano le disposizioni vigenti in materia di disciplina del settore
turistico.