Illustrissimo Signor Ministro Andrea Orlando,
come ha ricordato lo scorso dicembre rispondendo
all'interrogazione dell'on Luigi Lacquaniti, sulla depenalizzazione
dei reati nei confronti dei naturisti, l'articolo 2 della legge
delega prevede, al comma 5, la possibilità di emanare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei
decreti legislativi di attuazione, uno o più decreti
correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al
comma 4, nonché dei principi e criteri direttivi di cui al
medesimo articolo. La norma, dunque, lascia aperta la strada
legislativa per eventuali correttivi, ritenuti necessari all'esito
dei primi monitoraggi svolti.
Quindi a me pare che, stando
così le cose, si possa fare una definitiva chiarezza alla
questione naturista senza la necessità di seguire un lungo
iter parlamentare per l'approvazione di una legge in materia che
sino ad oggi ha visto le varie proposte presentate non compiere
grandi passi in Parlamento dove al massimo si arrivò con una
proposta da me promossa e presentata dall'on Sauro Turroni e
sottoscritta da 106 parlamentari da Pisapia a Maroni alla
discussione in Commissione Affari Sociali..
Se oggi ci fosse
la volontà politica io ritengo che per raggiungere
l'obiettivo basti un Consiglio dei ministri che approvi il decreto
giusto in base alla delega ottenuta per la Depenalizzazione sino al
prossimo 06 agosto 2017.
Nel decreto si potrebbe scrivere
(ovviamente coretto nel modo appropriato e chiaro):
- Il
naturismo è un modo di vivere in armonia con la natura,
caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, allo
scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e
dell'ambiente. Fra le altre cose questo modo di vivere aiuta a
prevenire molte forme di malattie psico – fisiche che lo
Stato deve tutelare come recita l'art.32 della Costituzione
italiana.
Il naturista non viola alcun reato penale od altro
illecito quando sta nudo in uno spazio pubblico per svolgere la sua
attività naturista anche se il luogo non è
riconosciuto dagl'enti locali se questo si trova in un'area marina,
fluviale, lacustre o boschiva dove per accedervi occorre percorrere
un sentiero od altra via diretta riconoscibile (non attraversando
la vegetazione) in cui è stato posto una segnaletica
informativa fissa o facilmente removibile dall'ente locale o dai
naturisti nelle ore non più presenti in loco.
Quanto
sopra per fare chiarezza in materia per il fatto che da quando è
andata in vigore la Depenalizzazione di alcuni reati penali lo
scorso 06 febbraio 2016 il nudo del naturista è stato da
alcune forze dell'ordine segnalato al Prefetto come una violazione
dell'articolo 726 del codice penale nella stessa misura di una
sanzione di 5000€ al pari (nella pratica) di chi urina in
pubblico o commette atti sessuali sempre in pubblico.
I tre
comportamenti non sono allo stesso livello e non devono essere
trattati allo stesso modo.
Per esempio nella motivazione
della sentenza della Cassazione n. 1765 / 2000 è scritto:
“la nudità dei genitali può assumere un diverso
rilievo penale in funzione del contesto oggettivo e soggettivo in
cui è concretamente inserita: così può
configurare un atto osceno, quando esprime, anche psicologicamente,
un istinto sessuale; ma può semplicemente costituire un atto
contrario alla pubblica decenza, quando è mero esercizio
della funzione fisiologica dell'urinare; o addirittura sfugge a
qualsiasi rilevanza penale se è inserita in un contesto
pedagogico o didattico (es. durante una lezione di anatomia o di
educazione sessuale) ovvero in particolari contesti settoriali (per
es. di tipo naturista o salutista)”.
Oggi, guardando i
fatti, dopo le depenalizzazioni dei reati di “atti osceni in
luogo pubblico “ ed “ atti contrari alla pubblica
decenza” nei fatti si cerca di condannare tutti a 5000€
di sanzione che si possono ridurre a 3333 se viene pagata entro 5
giorni e questo. Ritengo, sia contrario alla nostra
Costituzione
Distinti saluti
Fidenzio Laghi ex presidente associazione naturista ANER
01.04.2017