Illustrissimo Signor Ministro Andrea Orlando,


come ha ricordato lo scorso dicembre rispondendo all'interrogazione dell'on Luigi Lacquaniti, sulla depenalizzazione dei reati nei confronti dei naturisti, l'articolo 2 della legge delega prevede, al comma 5, la possibilità di emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di attuazione, uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4, nonché dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo. La norma, dunque, lascia aperta la strada legislativa per eventuali correttivi, ritenuti necessari all'esito dei primi monitoraggi svolti.

Quindi a me pare che, stando così le cose, si possa fare una definitiva chiarezza alla questione naturista senza la necessità di seguire un lungo iter parlamentare per l'approvazione di una legge in materia che sino ad oggi ha visto le varie proposte presentate non compiere grandi passi in Parlamento dove al massimo si arrivò con una proposta da me promossa e presentata dall'on Sauro Turroni e sottoscritta da 106 parlamentari da Pisapia a Maroni alla discussione in Commissione Affari Sociali..

Se oggi ci fosse la volontà politica io ritengo che per raggiungere l'obiettivo basti un Consiglio dei ministri che approvi il decreto giusto in base alla delega ottenuta per la Depenalizzazione sino al prossimo 06 agosto 2017.

Nel decreto si potrebbe scrivere (ovviamente coretto nel modo appropriato e chiaro):

- Il naturismo è un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, allo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente. Fra le altre cose questo modo di vivere aiuta a prevenire molte forme di malattie psico – fisiche che lo Stato deve tutelare come recita l'art.32 della Costituzione italiana.

Il naturista non viola alcun reato penale od altro illecito quando sta nudo in uno spazio pubblico per svolgere la sua attività naturista anche se il luogo non è riconosciuto dagl'enti locali se questo si trova in un'area marina, fluviale, lacustre o boschiva dove per accedervi occorre percorrere un sentiero od altra via diretta riconoscibile (non attraversando la vegetazione) in cui è stato posto una segnaletica informativa fissa o facilmente removibile dall'ente locale o dai naturisti nelle ore non più presenti in loco.

Quanto sopra per fare chiarezza in materia per il fatto che da quando è andata in vigore la Depenalizzazione di alcuni reati penali lo scorso 06 febbraio 2016 il nudo del naturista è stato da alcune forze dell'ordine segnalato al Prefetto come una violazione dell'articolo 726 del codice penale nella stessa misura di una sanzione di 5000€ al pari (nella pratica) di chi urina in pubblico o commette atti sessuali sempre in pubblico.

I tre comportamenti non sono allo stesso livello e non devono essere trattati allo stesso modo.

Per esempio nella motivazione della sentenza della Cassazione n. 1765 / 2000 è scritto: “la nudità dei genitali può assumere un diverso rilievo penale in funzione del contesto oggettivo e soggettivo in cui è concretamente inserita: così può configurare un atto osceno, quando esprime, anche psicologicamente, un istinto sessuale; ma può semplicemente costituire un atto contrario alla pubblica decenza, quando è mero esercizio della funzione fisiologica dell'urinare; o addirittura sfugge a qualsiasi rilevanza penale se è inserita in un contesto pedagogico o didattico (es. durante una lezione di anatomia o di educazione sessuale) ovvero in particolari contesti settoriali (per es. di tipo naturista o salutista)”.

Oggi, guardando i fatti, dopo le depenalizzazioni dei reati di “atti osceni in luogo pubblico “ ed “ atti contrari alla pubblica decenza” nei fatti si cerca di condannare tutti a 5000€ di sanzione che si possono ridurre a 3333 se viene pagata entro 5 giorni e questo. Ritengo, sia contrario alla nostra Costituzione

Distinti saluti

                        Fidenzio Laghi ex presidente associazione naturista ANER


01.04.2017